DUE INTERVENTI INPS in materia di: attività stagionale e contributo addizionale NASpI

L’INPS, ha pubblicato il messaggio n. 269 del 23 gennaio 2025, avente ad oggetto: “Norma di interpretazione autentica dell’articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in materia di attività stagionali. Chiarimenti in ordine alla debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi.”
L’INPS ha poi pubblicato il messaggio n. 483 del 7 febbraio 2025, avente ad oggetto: “Articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92/2012. Precisazioni in ordine alla debenza del contributo addizionale NASpI e del relativo incremento a valere sui contratti di lavoro a tempo determinato e sui relativi rinnovi dei lavoratori assunti per lo svolgimento delle attività stagionali.”
L’Inps ha quindi chiarito che l’esonero dal versamento del contributo addizionale NASpI (1,40%) e dall’incremento previsto in occasione di ciascun rinnovo (0,50%) trova applicazione con riferimento ai lavoratori assunti con contratti di lavoro a tempo determinato:
per lo svolgimento delle attività stagionali previste nell’elenco allegato al DPR n. 1525/1963;
per lo svolgimento delle attività stagionali definite dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011, dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative.
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